Art. 2.

      1. Per la realizzazione delle attività di risanamento ambientale di Porto Marghera è utilizzato, previa intesa con le parti sociali, il personale impiegato nei cicli di produzione in dismissione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,

 

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con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451.
      2. I lavoratori di cui al comma 1 devono essere oggetto di attività di formazione ai fini della loro riqualificazione professionale e di facilitarne il reinserimento nel mercato del lavoro. Il lavoratore è comunque tenuto a frequentare il corso di formazione proposto.
      3. Gli insediamenti produttivi di nuova costituzione, di cui al comma 3 dell'articolo 1, devono utilizzare prioritariamente il personale di cui al presente articolo, usufruendo delle agevolazioni previste dall'articolo 3.